Negli ultimi anni le cripto-attività sono entrate stabilmente nel sistema finanziario tradizionale. Non si tratta più di strumenti separati o difficili da ricostruire: oggi operano all’interno di un quadro normativo definito, con regole fiscali precise e un flusso strutturato di informazioni verso le autorità. Per chi possiede, utilizza o investe in cripto-attività è quindi importante conoscere come vengono tassate e quale livello di conoscenza hanno oggi le amministrazioni fiscali.
Cosa si intende per cripto-attività
Per cripto-attività si intendono tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere conservate e trasferite tramite tecnologie come la blockchain. Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- le criptovalute (Bitcoin, Ethereum, etc.);
- gli NFT, ossia token digitali unici;
- gli utility token, che consentono l’accesso a servizi o funzionalità specifiche.
Tassazione dei guadagni: differenze tra 2025 e 2026
I guadagni derivanti dalle cripto-attività sono qualificati come redditi diversi. Nel 2025 le plusvalenze sono tassate con un’aliquota del 26%, senza alcuna soglia di esenzione: ogni guadagno è fiscalmente rilevante. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota è salita al 33%, mantenendo l’assenza totale di franchigie. A parità di operazioni, la tassazione nel 2026 risulta quindi più elevata rispetto al 2025.
Quando si genera la tassazione
La plusvalenza si realizza quando:
- le cripto vengono convertite in euro o altre valute;
- vengono utilizzate per acquistare beni o servizi;
- si scambiano cripto con funzioni diverse, ad esempio criptovalute e NFT.
Lo scambio tra criptovalute con caratteristiche simili non genera un’imposta immediata, ma richiede una corretta ricostruzione del costo di acquisto, che sarà determinante al momento della vendita o dell’utilizzo.
Piattaforme cripto e informazioni disponibili alle autorità
Un aspetto centrale del nuovo contesto riguarda le piattaforme che gestiscono cripto-attività, come exchange e fornitori di servizi. Questi operatori identificano i clienti, registrano le operazioni e conservano dati relativi a saldi, movimenti e conversioni. Nell’ambito delle regole europee e internazionali, tali informazioni non rimangono confinate alla singola piattaforma, ma possono essere messe a disposizione delle autorità fiscali dei diversi Stati. Di conseguenza, il possesso di cripto su piattaforme strutturate e le operazioni di conversione o disinvestimento risultano oggi ricostruibili nel tempo.
Obblighi dichiarativi e imposta sul possesso
Le cripto-attività devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi, anche in assenza di vendite o di guadagni. L’obbligo riguarda sia le cripto detenute su piattaforme di scambio, sia quelle conservate su wallet personali. È inoltre dovuta un’imposta annuale pari allo 0,2% sul valore delle cripto-attività, analoga all’imposta di bollo sugli investimenti finanziari.
Documentazione e coerenza dei dati
Per le cripto-attività il costo di acquisto deve essere dimostrato con documenti oggettivi.
Non è ammessa l’autocertificazione e, in assenza di prove adeguate, il costo viene considerato pari a zero, con tassazione sull’intero valore di realizzo. La disponibilità di dati presso le piattaforme rende oggi particolarmente importante la coerenza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle operazioni effettuate.
Conclusioni
Il contesto attuale è profondamente diverso rispetto al passato. Le autorità fiscali sono oggi in grado di conoscere il possesso e la movimentazione delle cripto-attività, soprattutto quando queste transitano attraverso piattaforme regolamentate o vengono convertite in moneta tradizionale.
Una gestione ordinata, trasparente e correttamente dichiarata delle cripto-attività consente di evitare errori, prevenire contestazioni e affrontare eventuali controlli con maggiore serenità.
Lo studio resta a disposizione per verificare la posizione individuale dei clienti e fornire supporto nella gestione fiscale delle cripto-attività.
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