Lavoratori impatriati: le novità del 2024

Come scritto in un precedente articolo, nel 2023 gli incentivi per i lavoratori impatriati hanno subito una stretta, il regime di tassazione agevolato che era in vigore per i lavorati che trasferivano la residenza in Italia previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015 è stato abrogato dall’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023.

A seguito dell’abrogazione, ne segue che il precedente regime agevolato (d.lgs 147/2015) è applicabile solo nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 31 dicembre 2023, a chi ha trasferito la residenza a partire dal 1° gennaio 2024 si applica invece il nuovo regime previsto dal decreto legislativo 209/2023.

Il nuovo regime prevede che i redditi da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. I redditi devono essere prodotti in Italia e non devono avere un importo superiore a 600.000€ (il reddito esente sarebbe quindi al massimo 300.000€).

Come per l’incentivo precedente, anche nella nuova versione approvata nel 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024) vi sono dei requisiti al fine di poter accedere al regime agevolato. In dettaglio, i lavoratori che intendono sfruttare l’agevolazione:

  1. si impegnano a risiedere in Italia per almeno cinque anni;
  2. non devono essere stati residenti in Italia per i 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento. Tale periodo può diventare di 6 o 7 anni se durante il soggiorno all’estero si è lavorato per lo stesso soggetto con il quale si rientra in Italia o con un soggetto facente parte dello stesso gruppo;
  3. devono prestare l’attività lavorativa per la maggior parte del tempo nel territorio italiano;
  4. devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal decreto legislativo 108/2012 e 206/20007.

Anche in questa nuova “versione” dell’agevolazione il periodo di applicazione è di cinque anni incluso l’anno in cui si è trasferita la residenza. Ad esempio, se ci si trasferisce in Italia a gennaio 2024 l’agevolazione si applicherà per il periodo compreso tra il 2024 e il 2028 incluso. Si precisa che il comma 3 dell’art.5 prevede che “se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi”.

Possono accedere all’incentivo anche i cittadini italiani che decidono di rientrare in Italia rispettando le due condizioni seguenti:

  • il periodo minimo di permanenza all’estero di cui al punto n.2)
  • l’essere stati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o in alternativa il possesso della residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Come già menzionato, il periodo di applicazione dell’incentivo è temporaneo ed ha la durata di cinque anni, ma può essere ulteriormente esteso per altri tre anni se:

  • ci si è trasferiti in Italia nell’anno 2024
  • si è diventati proprietari di un’unità immobiliare residenziale nel territorio italiano entro il 31/12/2023 (o comunque nei 12 mesi precedenti il trasferimento).

L’applicazione del regime agevolato va approfondita per ogni singolo caso al fine di verificare la presenza dei requisiti ed evitare un eventuale contenzioso con l’amministrazione finanziaria. 

Per approfondimenti, o per consultare il DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2023, n. 209, clicca qui.

Se hai dei dubbi sulla tua posizione fiscale o vuoi avere maggiori informazioni sull’incentivo in questione contattaci per un primo colloquio.

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