Gli affitti brevi e la nuova Legge di Bilancio 2026
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), dal 1° gennaio vengono introdotte modifiche significative alla disciplina fiscale degli affitti brevi e delle case vacanza.Cosa si intende per “affitto breve”?
Prima di analizzare le novità normative, è utile chiarire di quale tipologia contrattuale si parla. Per locazione breve si intende un contratto di affitto di immobili a uso abitativo della durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Rientrano in questa categoria i tipici affitti turistici, le case vacanza e le locazioni di breve periodo pubblicizzate su piattaforme digitali come Airbnb o Booking.com.Affitti brevi vs. locazioni a lungo periodo
Le novità descritte in questo articolo riguardano esclusivamente le locazioni brevi (fino a 30 giorni). I contratti di locazione a lungo periodo — come i classici contratti 4+4, i contratti a canone concordato 3+2 o le locazioni transitorie — non sono interessati da queste modifiche e continuano a seguire la disciplina ordinaria prevista dalla Legge 431/1998.
La novità principale: la soglia per la presunzione di impresa
Il comma 17 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 ha riscritto le regole alla base delle locazioni brevi. Come riporta il testo in vigore:“Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2026, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile.” Art. 1, comma 17 – Legge 30 dicembre 2025, n. 199La modifica più impattante riguarda la riduzione della soglia oltre la quale l’attività di affitto breve è presunta come attività imprenditoriale: si passa dai 4 immobili previsti dalla normativa previgente agli attuali 2 immobili. Dal terzo immobile in poi, quindi, si presume l’attività imprenditoriale con i conseguenti obblighi fiscali e contributivi. Questa modifica rende più frequente il ricorso al regime d’impresa per chi gestisce molteplici immobili turistici.
Le aliquote della cedolare secca nel 2026
Il regime della cedolare secca — imposta sostitutiva facoltativa dell’IRPEF sul reddito da locazione — resta in vigore ma con limiti più stringenti:| Unità immobiliare | Regime applicabile | Aliquota | Note |
|---|---|---|---|
| 1° immobile | Cedolare secca (opzionale) | 21% | Applicabile |
| 2° immobile | Cedolare secca (opzionale) | 26% | Applicabile |
| Dal 3° immobile | Reddito d’impresa (partita IVA) | IRPEF/IRES + contributi | Impresa presunta |



