Fatturazione elettronica

Cos’è e quali sono i vantaggi

L’accesso al regime forfettario stabilisce l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica che rimane per la Pubblica amministrazione. Tuttavia per incentivare l’adesione alla fatturazione elettronica, i contribuenti in regime forfettario che hanno un fatturato annuo costituito da sole fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno; passando al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Un altro vantaggio della fatturazione elettronica è quello di non dover conservare le fatture in modo cartaceo attraverso la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse, così da risparmiare sui costi di stampa e la conservazione dei documenti. Quest’ultimo tra l’altro può essere eseguito gratuitamente aderendo al servizio dell’Agenzia delle Entrate o a quello di diversi provider. Bisogna ricordare però, che nel caso di fatture elettroniche ricevute non sussiste l’obbligo di conservazione sostitutiva che rimane di carattere cartaceo.

Un ulteriore beneficio sta nel fatto che, potendo acquisire la fattura sotto formato XML, la contabilizzazione dei dati  delle fatture  è reso notevolmente più veloce, riducendo così i costi di gestione  e gli errori generati dall’acquisizione manuale dei dati. Inoltre essendo certa la data di emissione e consegna della fattura, poiché viene trasmessa e consegnata solamente tramite Sdl, si ha una maggiore efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

Obblighi ed esoneri verso i forfettari

  1. Obbligo di fatturazione elettronica solo per la Pubblica Amministrazione e non per imprese e consumatori privati.
  1. Non è obbligatorio per i forfettari di ricevere fatture di carattere elettronico continuando ad avere fatture cartacee, in pdf o in alternativa utilizzare un indirizzo PEC o di un Codice Destinatario ricevendo la fattura nella propria casella di posta di un canale telematico accreditato.
  1. I forfettari non sono tenuti a conservare fatture elettroniche ad eccezione delle fatture di acquisto che devono essere cartacee anche se ricevuto tramite PEC o Codice Destinatario.

 Decisioni UE

Con una lettera inviata alla Commissione nel marzo 2021, l’Italia aveva richiesto l’autorizzazione per la continuazione dell’utilizzo della deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA, così da prolungare l’imposizione della fatturazione elettronica, poiché la deroga stessa era in scadenza il 31 dicembre 2021. La stessa richiesta prevedeva, inoltre, di concedere l’operatività della misura di deroga in vigore, concessa mediante la decisione di esecuzione del Consiglio, per includervi i soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, dove vi rientrano i contribuenti forfettari e quelli nel cd. regime di vantaggio.

Con la lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le Informazioni necessarie per l’esame della richiesta

L’obbligo di emettere la fatturazione elettronica rimarrà per tutto il 2024, con ampliamento ai contribuenti forfettari. Il 13 dicembre il Consiglio UE ha infatti avallato la proposta di decisione formulata dall’Italia, attraverso la quale il nostro Stato risulta legittimato a prolungare l’obbligo di fatturazione elettronica, ampliando l’adempimento anche ai contribuenti in regime forfetario.

Da quando?

L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e i contribuenti minimi entrerà in vigore dal 31 dicembre 2024. Per ora infatti, non bisogna preoccuparsi di nulla e si potrà ancora utilizzare fatture puramente cartacee (a eccetto che per la pubblica amministrazione) fino all’entrata in vigore della proroga (31 dicembre 2024).

Consigli

In conclusione, anche se al momento non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica è vivamente consigliato iniziare ad abbandonare l’utilizzo di fatture cartacee per i vantaggi elencati in precedenza, (diminuzione dei costi dati dalla carta, degli errori nella sistemazione dei documenti e maggior comodità sia per il cliente che per il commercialista nell’utilizzo, controllo e gestione dei dati.)

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