Visto di conformità

Il visto di conformità è una delle fasi di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore ai soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto, solitamente Dottore Commercialista abilitato all’apposizione del visto, è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, dimostrare di aver eseguito i controlli necessari con sottoscrizione della stessa e, infine, condividerla all’Agenzia delle entrate attraverso un flusso telematico. 

 Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari al fine di contrastare indebite cessioni di credito d’imposta e/o sconti in fattura non dovuti nel caso di interventi verso il recupero del patrimonio edilizio. 

Oltre al visto di conformità il legislatore ha previsto l’obbligo di asseverazione da parte di un tecnico (Ingegnere o architetto) che attesta il rispetto delle tariffe applicate. 

Novità

 Il decreto anti frodi ha previsto con il comma 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che, anche per le detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che hanno diritto al Superbonus (Bonus 110%) vi è sia l’obbligo del visto di conformità che dell’asseverazione di un tecnico ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. 

Peraltro, novità del 2022, il comma 29 dell’articolo 1 della bozza della legge di bilancio 2022 proroga: 

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in campo energetico e edilizio, oppure sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, riguardo la detrazione fiscale, per le spese coperte dal cd. Superbonus 110%.  

Riguardo le norme del decreto-legge n. 157, trasfuse nel Ddl di bilancio 2022 che hanno introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura verso le detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, si specifica che: 

  • Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera e gli interventi di importo complessivo inferiori a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi sulle superfici esterne degli edifici, c.d. bonus facciata. 
  • Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento, sostenute a partire dall’anno 2022;
  • è stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera

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