Come accennato nell’articolo precedente (clicca qui per leggere l’articolo precedente), la triangolazione è una tipologia di cessione a catena che coinvolge 3 soggetti differenti collocati in paesi diversi. L’operazione prevede un soggetto A venditore (o primo cedente), soggetto B promotore (o secondo cedente) ed un soggetto C acquirente (o secondo cessionario).
Nell’articolo precedente si è parlato della triangolazione intracomunitaria, cioè di quella cessione in cui i tre soggetti risiedono all’interno di Paesi della comunità Europea. In questa seconda parte vogliamo invece approfondire la triangolazione extracomunitaria, definita anche esportazione.
Lo schema è quello tipico della triangolazione, ma con la differenza che uno (o due) dei soggetti risulta un operatore ExtraUE.
Anche in questo secondo scenario, vi sono due cessioni (B acquista da A e rivende a C) ma un unico trasporto/spedizione, e questo deve essere a cura del primo cedente (A) direttamente verso il secondo cessionario (C). Al fine di qualificare una cessione come una triangolazione all’esportazione si necessita che:
- i beni vengano trasportati o spediti fuori dal territorio della UE;
- il trasporto o la spedizione dei beni all’estero avvenga direttamente a cura (o a nome) del primo cedente (A), anche se per incarico del proprio cessionario (B), ossia il promotore della triangolazione.
- il promotore della triangolazione ed il cessionario extracomunitario non acquisiscono la disponibilità dei beni all’interno del territorio nazionale.
Analizziamo ad esempio due casi comuni di triangolazione all’esportazione e la relativa disciplina.
Caso 1 (due operatori italiani e un Extra-UE):
Il primo cedente IT1 (A) vende al promotore IT2 (B) che vende al secondo cessionario ExtraUE1 (C); la merce va da IT1 a ExtraUE1.
In un’operazione come sopra la disciplina prevede la non imponibilità IVA poichè:
- IT1 emette fattura a IT2 Non Imp. Art. 8 c. 1 lett. a) trattandosi di triangolazione all’esportazione (e curando il trasporto all’estero);
- IT2 emette fattura a ExtraUE1 Non Imp. Art. 8, essendo un’esportazione triangolare.
Caso 2 (un operatore italiano, un operatore UE e un operatore Extra UE):
Il primo cendente IT1 (A) vende al promotore UE1 (B) che rivende al secondo cessionario ExtraUE (C), la merce va direttamente da IT1 a EstraUE.
In questa seconda operazione la disciplina prevede la non imponibilità IVA solo la merce viene spedita direttamente al paese ExtraUE da IT1. Se la merce viene spedita a ExtraUE1 ma in un magazzino italiano allora l’operazione è soggetta all’IVA italiana.
Teniamo ad evidenziare che, come nella triangolazione comunitaria, anche in quella extracomunitaria la disciplina prevede trattamenti diversi in base al paese del mittente e al paese del destinatario. Inoltre, si segnale che nel qualificare la triangolazione e la conseguente non imponibilità della prima cessione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare che per configurare una triangolazione esente da Iva non è essenziale la prova del trasporto all’estero a cura del cedente, quanto che l’operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero.
Anche in questo caso ci sono delle considerazioni legali e rischi da tenere in considerazione e consultare un professionista esperto in materia legale e fiscale può garantire che le triangolazioni siano conformi alle leggi locali e internazionali.
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