Alla luce degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dati in risposta ad un interpello (non pubblico) vi è l’ obbligo di monitoraggio ed indicazione nel quadro RW del modello Redditi 2021 per i detentori di Bitcoin ed in generale di criptovalute.
Chi abbia detenuto,quindi, nel 2020 criptovalute quali Bitcoin, Ethereum, XRP, Monero, Litecoin, etc. ha l’obbligo di indicarli in dichiarazione dei redditi (Redditi 2021) attraverso il quadro RW, al pari di ogni altra forma d’investimento detenuta all’estero.
La buona notizia è che le criptovalute non sono soggette ad imposizione IVAFE (Imposta sui valori finaziari detenutu all’estero) in quanto il tributo si applica solamente ai depositi e conti corrente bancari. Ne consegue, però, che non essendo assimilabili a tali tipologia di strumenti, le criptovalute non scontano la soglia minima di 15 mila Euro prevista per i depositi e conti correnti ai fini dell’indicazione in RW; ovvero l’obbligo dichiarativo sorge a prescindere dal valore del (o dei) wallet detenuti.
Questo fa si che tanti piccoli risparmiatori che abbiano acquistato nel 2020 qualche Bitcoin o altra valuta virtuale, sulla scia del trend del momento, si vedono soggetti all’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi per indicare in RW le criptovalute detenute, tuttavia solo ai fini del monitoraggio fiscale e senza che vi sia l’applicazione dell’imposta.
Dal punto di vista dei redditi, secondo l’Amministrazione finanziaria le cessioni a pronti di valuta virtuale, così come per le valute tradizionali, non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa.
Le valute virtuali possono generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici, c.d. wallet per i quali la giacenza media superi il valore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR e del comma 1-ter) del medesimo articolo. La giacenza media delle attività possedute, a parere dell’Agenzia, deve essere verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente a prescindere dalla tipologia di supporto (paper, hardware, desktop, mobile, web).
Per quanto riguarda i redditi derivanti da operazioni realizzate sul “FOREX” e da “Contract for Difference” (CFD), aventi ad oggetto valute virtuali, questi sono considerati redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.
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