dichiarazione redditi

Attività detenute all’Estero, l’obbligo del quadro RW in dichiarazione

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Il quadro RW della dichiarazione dei redditi è la parte da compilare dai residenti in Italia quando si hanno investimenti o attività finanziarie detenute all’estero o attività che producono redditi in Italia.

Tale quadro va compilato ai fini del monitoraggio fiscale e successivamente rappresenta il quadro utile per il calcolo delle imposte di riferimento:

  • IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero)
  • IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero).

Sono tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche residenti in Italia, gli enti non commerciali e le società semplici. Vanno indicati tutte le attività patrimoniali detenute, sia che abbiano generato redditi sia che non ne abbiano generati (nel caso di immobili), e tutte le attività finanziarie detenute.

Tra le attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio rientrano: imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero o registrati presso uffici stranieri, immobili ed eventuali diritti reali immobiliari, opere d’arte e oggetti preziosi. Queste attività devono essere dichiarate nel quadro RW a prescindere dai redditi reali prodotti nel periodo di imposta: l’obbligo è legato infatti alla loro mera potenzialità di produrre reddito imponibile.

Sono invece da considerarsi attività finanziarie estere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o diversi di fonte estera, ad esempio: conti correnti valutari, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, partecipazioni al patrimonio o al capitale di soggetti che risiedono all’estero, obbligazioni estere o titoli simili, titoli equiparati emessi all’estero e titoli pubblici.

Chi è escluso dalla compilazione del quadro RW?

Rientrano nella lista dei contribuenti che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW del modello redditi 2023: gli enti commerciali, le Sas e Snc, le società di capitali.

Inoltre, si segnala che sono esonerati dalla compilazione coloro che:

  • hanno affidato attività finanziarie e patrimoniali in gestione agli intermediari residenti e per le quali viene applicata un’imposta sostitutiva;
  • detengono Depositi e conti correnti bancari costituti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a euro 15.000.
  • detengono immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dell’IVIE.
  • prestano la loro attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi;
  • prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano;

In un mondo finanziario sempre più globalizzato ed interconnesso è facile incorrere in errori durante la compilazione della propria dichiarazione dei redditi e soprattutto per le attività o i redditi esteri. Le sanzioni previste per la mancata presentazione del quadro RW possono arrivare fino al 30% degli importi non dichiarati. Affidarsi ad un professionista specializzato in materia può evitare l’errore e il pagamento delle sanzioni.

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Author

Francesco D'Angelo